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Nuove tecnologie e nuovi illeciti: rischi e soluzioni

L'uso sempre più assiduo di strumenti tecnologici innovativi ha ampliato anche il novero delle condotte illecite.
Tra i reati più consueti vi è l'accesso abusivo al sistema informatico altrui.

L'art. 615 ter del codice penale, al primo comma prevede che:
"Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni”.

In questo caso il delitto è punibile a querela della persona offesa; nei casi più gravi che prevedono la pena della reclusione da due a dieci anni, si procede d'ufficio.

Una recente sentenza della Corte di Cassazione (n. 23158/2025) ha deciso di considerare accesso abusivo al sistema informatico anche il comportamento del lavoratore che accede conformemente agli ordini (formali) ricevuti e, quindi, con modalità formalmente legittime, ma per ragioni 'intrinsecamente estranee’ (rectius illecite) rispetto a quelle per le quali avrebbe potuto accedervi (rectius lecite).

In sostanza, si commette reato anche quando la condotta sembrerebbe apparentemente lecita., perché autorizzata, ma per scopi non leciti.

Non è dunque sufficiente il 'poter accedere' per non commettere una condotta penalmente illecita.

Andando più nel profondo, sembrerebbe che la Superna Corte intenda mettere in guardia l'imprenditore/datore, dicendogli che non basta poter accedere per essere esente dall'incriminazione del reato di accesso abusivo..

Il testo infatti va coordinato con gli obblighi imposti dalle molteplici normative di compliance, dal GDPR alla sicurezza informatica e alla più recente NIS2.

Si tratta di adempimenti normativi — e quindi obbligatori — che devono essere rispettati non solo sul piano formale, ma anche sostanziale per evitare che la c.d. compliance (ovvero l’adeguamento normativo) non si limiti ad essere “proclamata” sulla carta, ma diventi un valore da difendere e diffondere.

Quello che emerge dalla sentenza, tuttavia, è che non si chiede conto solo all'ente - bersaglio di adeguamento normativo continuo.

A farne le spese è anche il dipendente, a dimostrazione ancora una volta che il lavoratore NON è più “creditore di sicurezza” ma deve farsi parte attiva e diligente anche nel settore tecnologico, innalzando il proprio livello di attenzione alla protezione di dati e informazioni.

Conoscenze e competenze che possono conseguire solo a un'adeguata formazione, che ogni giorno di più accomuna datori e dipendenti, proprietari e lavoratori di fronte alle nuove tecnologie.

Formazione e innovazione, due principi cardine per la continuità aziendale e per un business fruttuoso privo di sanzioni.

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Avv. Letizia Maria Ferraris

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