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STUDIO LEGALE
AVVOCATO PAOLA SPATARA
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NEWSLETTER DI SETTEMBRE
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Lo Studio fornisce assistenza legale, consultiva e contenziosa nel campo del diritto civile ed amministrativo, affiancando privati ed imprese efficacemente
in ogni questione giuridica e costituendo un sicuro riferimento per i propri Clienti.
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L’approcio distintivo dello Studio è la creazione di un rapporto informale con il Cliente, privilegiando l’aspetto personale del rapporto Cliente-Avvocato,
attraverso la condivisione di obiettivi, processi decisionali e scelte esecutive, nonché assicurando chiarezza nella valutazione delle tematiche, trasparenza delle
strategie ed empatia durante il percorso scelto, il tutto sempre volto alla tutela primaria degli interessi dell’Assistito, tenendo altresì conto delle implicazioni
personali, economiche, commerciali e fiscali correlate alle eventuali strategie da intraprendere.
Alla base dell’attività dello Studio vi è un approcio attento, tempestivo, puntuale nello svolgimento dell’incarico ricevuto,
con particolare attenzione allo sviluppo di nuove competenze ed un aggiornamento costante.
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TRATTAMENTO RISERVATO SU PRESENTAZIONE TESSERA
IN QUESTA NEWSLETTER PARLEREMO DI…
LICENZA DI PORTO D’ARMI
La Pubblica Amministrazione è tenuta a svolgere un’accurata ed adeguata istruttoria della quale dovrà dare conto in
motivazione al fine di arrivare ad una valutazione complessiva dei requisiti del soggetto richiedente tenendo conto anche del suo
percorso di vita successivo ad eventuali episodi ostativi.
Un’importante pronuncia del Consiglio di Stato ha precisato in modo esemplare i limiti dell’esercizio del
potere discrezionale dell’Amministrazione in materia di rilascio e/o rinnovo della licenza di porto d’armi.
La pronuncia ha più specificatamente chiarito che: “È illegittimo il rigetto dell’istanza di rilascio della licenza di
porto di fucile ad uso caccia disposto dal questore se il diniego non è sufficientemente motivato. Perché non è sufficiente citare i
precedenti giudiziari. Nel vagliare l’istanza del privato, infatti, deve essere svolta un’istruttoria congrua ed una valutazione
complessiva del soggetto e dunque tenendo anche conto del percorso di vita del richiedente successivo agli eventuali episodi ostativi,
e ciò in particolare laddove tali episodi siano risalenti nel tempo. Il diniego impugnato, invece, aveva attribuito esclusivo rilievo
a tali condotte risalenti, senza considerare gli ulteriori elementi (in particolare: gli elementi che erano stati valutati dal prefetto
ai fini della revoca del divieto di detenzione di armi e munizioni), che pure emergevano dagli atti e che avrebbero consentito
all’Amministrazione una valutazione sull’affidabilità attuale del soggetto” (Consiglio di Stato, sez. III, 20/05/2020, n. 3199).
L’adeguamento a tale pronuncia dei giudici di merito dei TAR regionali è stata massiva, tra i quali: TAR
Piemonte, Sez. I, n. 456/2022, che mi ha visto quale legale della parte ricorrente e vittoriosa, TAR Lazio, n. 7778/2023, TAR Veneto, Sez. I, n. 1410/2023.
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