Il Giudice che decide sull’affido dei figli può imporre ai genitori di seguire un percorso terapeutico di cura?
La Corte d’Appello di Lecce, con provvedimento del 9 maggio 2023, ha
specificato che “la prescrizione imposta alla madre del minore di proseguire il
percorso terapeutico presso il CSM è lesiva del diritto alla libertà personale
costituzionalmente garantita e confligge con l’art. 32 Cost., che prevede che
nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non
per disposizione di legge” revocando di conseguenza la limitazione della
genitorialità statuita dal Tribunale per i Minorenni che obbligava la madre a
continuare a seguire un percorso psicoterapeutico.
Il Giudice che deve decidere sulla separazione dei coniugi può disporre
che la coppia segua con regolarità un percorso psicoterapeutico?
La Corte di Cassazione, con sentenza n. 13506 del 2015, ha osservato che la
prescrizione di un percorso psicoterapeutico imposta ai genitori esula dai
poteri del giudice investito della controversia sull’affidamento dei minori, in
quanto connotata da una finalità estranea al giudizio quale quella di
realizzare una maturazione personale dei genitori che non può che rimanere
affidata al loro diritto di auto-determinazione.
La prescrizione ai genitori di sottoporsi ad un percorso psicoterapeutico
individuale e/o a un percorso di sostegno alla genitorialità da seguire
insieme è lesiva del diritto alla libertà personale e alla disposizione che
vieta l'imposizione di trattamenti sanitari?
Si certo perché viene violato il dettato dell’art. 8 della CEDU che, avendo ad
oggetto la tutela dell’individuo dalle ingerenze arbitrarie dei poteri pubblici,
dispone sia un obbligo negativo a carico dello Stato di astenersi da tali
ingerenze che obblighi positivi attinenti ad un effettivo rispetto della vita
privata o familiare; dell’art. 33 L. n. 833/1978 che vieta l'imposizione, se non
nei casi previsti dalla legge, dei trattamenti sanitari obbligatori estendendo,
sulla base di un parametro puramente discrezionale, tale casistica; dell’art.
32 della Cost. imponendo un vero e proprio obbligo di cura; dell’artt. 2 e 13
della Cost. violando i diritti personalissimi della persona. Di conseguenza il
Giudice, nel rispettato del principio di autodeterminazione di ciascun
soggetto in merito alla cura della propria salute, non può violare il suo diritto
e la sua volontà di sottoporsi o meno a trattamenti che la Carta
Costituzionale vuole incoercibili, incidendo così sulla sua libertà di autodeterminazione.
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