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Avv. Stefano Serrini
Patrocinante in cassazione

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Procedura di mediazione obbligatoria ai sensi del Dlgs. 28/2010 e legittimazione attiva disgiunta dei condomini.

Cass.Civ. - Sez. II - Sentenza in data 12.12.2023 n. 34714, Pres. F. Manna, Estensore R. Caponi

Questo il principio espressa dalla recente sentenza della Corte di Cassazione: “In tema di mediazione obbligatoria, nel caso in cui più soggetti risultino disgiuntamente legittimati a far valere in giudizio la lesione di un diritto, non è necessaria la partecipazione di tutti costoro alla procedura di mediazione, ma è condizione necessaria e sufficiente a far luogo alla valida prosecuzione del processo nel rispetto della condizione di procedibilità ex art. 5 del D.lgs. n. 28/2010 il fatto che, prima dell’instaurazione del processo, ovvero, in caso di assegnazione giudiziale del termine, entro l’udienza fissata per la prosecuzione del processo, sia stato regolarmente espletato il tentativo di conciliazione con la partecipazione di uno solo fra gli attori disgiuntamente legittimati”.

La Suprema Corte ha ritenuto condizione necessaria e sufficiente ai fini della regolarità della instaurazione e della prosecuzione del giudizio, il fatto che, prima dell’instaurazione del processo ovvero in caso di assegnazione del termine da parte del giudice entro l’udienza fissata per la prosecuzione del processo, sia stato regolarmente esperito il tentativo di mediazione da parte di uno solo fra gli attori disgiuntamente legittimati. Infatti, trattandosi di legittimazione disgiunta e concorrente, la possibilità da parte di colui, che ha regolarmente esperito l’ADR, di instaurare o proseguire il processo non può essere intaccato dalla mancata partecipazione al tentativo di conciliazione da parte degli altri soggetti attivamente legittimati.

In quel caso rimarrà improcedibile la domanda da parte di questi ultimi, che potranno peraltro giovarsi dell’eventuale accoglimento della domanda coltivata dall’attore che ha regolarmente esperito il tentativo di conciliazione, così come potranno aderire ad una eventuale conciliazione.

Dunque, non essendo necessaria la partecipazione di tutti gli attori alla mediazione, è sufficiente far luogo alla valida prosecuzione del processo nel rispetto della condizione di procedibilità sancita dall’art. 5 D. Lgs. 28/2010 il fatto che, prima della instaurazione del processo o entro l’udienza fissata per la prosecuzione del processo, sia stato espletato il tentativo di mediazione con la partecipazione di uno solo fra gli attori disgiuntamente legittimati.
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