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Studio Legale La Mendola
FAMIGLIA E MINORI

Doppio cognome
Cass. Civ. n. 30404/2023
L’opposizione del primo genitore non è ostativa all’attribuzione del cognome del secondo genitore in aggiunta a quello del primo ed è ammissibile l’attribuzione del cognome del secondo genitore, sulla scorta di un accertamento in concreto dell’interesse del minore nelle vicende che lo riguardano, con particolare riferimento agli effetti del provvedimento richiesto in relazione all’esigenza di un suo sviluppo armonico, dal punto di vista psicologico, affettivo, educativo e sociale, purché non arrechi pregiudizio al minore in ragione della cattiva reputazione del secondo e purché non sia lesiva della identità personale del figlio, ove questa si sia già definitivamente consolidata, con l’uso del solo primo cognome, nella trama dei rapporti personali e sociali.

Mantenimento minori da parte dei nonni
Cass. Civ. n. 28446/2023
L’obbligo di mantenimento dei figli minori spetta primariamente e integralmente ai loro genitori, sicché, se uno dei due non possa o non voglia adempiere al proprio dovere, l’altro, nel preminente interesse dei figli, deve far fronte per intero alle loro esigenze con tutte le sue sostanze patrimoniali e sfruttando tutta la propria capacità di lavoro, salva la possibilità di convenire in giudizio l’inadempiente per ottenere un contributo proporzionale alle condizioni economiche globali di costui; pertanto, l’obbligo degli ascendenti di fornire ai genitori i mezzi necessari affinché possano adempiere i loro doveri nei confronti dei figli - che investe contemporaneamente tutti gli ascendenti di pari grado di entrambi i genitori e non costituisce una mera surroga del dovere gravante sul genitore - va inteso non solo nel senso che l’obbligazione degli ascendenti è subordinata e, quindi, sussidiaria rispetto a quella, primaria, dei genitori, ma anche nel senso che agli ascendenti non ci si possa rivolgere per un aiuto economico per il solo fatto che uno dei due genitori non dia il proprio contributo, se l’altro è in grado di provvedervi. Dunque, per ravvisare l’esistenza dell’obbligazione sussidiaria degli ascendenti, posto che la norma prevede espressamente che gli ascendenti siano tenuti a concorrere nel mantenimento dei nipoti “quando i genitori non hanno mezzi sufficienti”, non basta l’inadempimento di un genitore, ma occorre che tale inadempimento sia dovuto a una mancanza di mezzi e non alla volontà del genitore di sottrarsi ai propri primari obblighi previsti dall’art. 316 bis c.c., comma 1, e, le sue capacità reddituali.

Matrimonio e capacità di intendere e di volere
Cass. Civ. n. 28409/2023
L’art. 120 c.c. prevede che il matrimonio può essere impugnato per l’incapacità di intendere e di volere del coniuge al momento della celebrazione, intesa come menomazione della sfera intellettiva e volitiva di tale grado da impedire di far comprendere il significato e le conseguenze dell’impegno assunto. La disposizione dà rilievo all’incapacità di intendere o di volere di un soggetto, ossia ad un deficit psichico: sebbene non occorra la totale privazione delle facoltà intellettive o volitive, è, tuttavia, necessario che esse siano grandemente menomate, a tal punto da impedire in ogni caso la formazione di una volontà cosciente come alterazione del normale stato fisiologico - che, pur non tale da eliminare in modo totale e assoluto le facoltà psichiche, su di esse comunque incida in un modo decisivo, quindi superiore rispetto alla ordinaria situazione dovuta, ad esempio, alla mera immaturità o fragilità affettiva, riconducibile all’essere il soggetto, volta a volta, semplicemente giovane o, magari, anziano.

SUCCESSIONI E DONAZIONI

Compravendita simulata e lesione della legittima
Cass. Civ. n. 26834/2023
Al legittimario pretermesso dall'eredità, che impugna, a tutela del proprio diritto alla reintegrazione della donazione, poiché agisce in qualità di terzo, non può opporsi con valore vincolante la dichiarazione relativa al versamento del prezzo, pur contenuta nel rogito notarile, potendo, invece, trarsi elementi di valutazione circa il carattere fittizio del contratto dalla circostanza che il compratore, su cui grava l'onere di provare il pagamento del prezzo, non abbia fornito la relativa dimostrazione.

Accettazione tacita di eredità
Cass. Civ. n. 26690/2023
Poiché l'accettazione tacita può desumersi dall'esplicazione di un'attività personale del chiamato tale da che, comportando lo scioglimento dei rapporti contrattuali posti in essere dal de cuius, non rivestono i caratteri e le finalità degli atti conservativi e di gestione dei beni ereditari consentiti dall'art. 460 c.c. ma, della successione, il chiamato non avrebbe diritto di compiere se non in forza dei propri diritti successori.

LA PROPRIETÀ E I DIRITTI REALI

Possesso ad usucapionem
Cass. Civ. n. 35453/2023
Il semplice godimento della cosa comune da parte di uno dei compossessori non è di per sé idoneo a fare ritenere lo stato di fatto funzionale all’esercizio del possesso ad usucapionem, poiché ben potrebbe trattarsi della conseguenza di un atteggiamento di mera tolleranza da parte degli altri compossessori; è dunque necessario, ai fini dell’usucapione, la manifestazione del dominio esclusivo sulla cosa attraverso un’attività apertamente e inoppugnabilmente incompatibile con il possesso altrui, gravando l’onere della relativa prova su chi invoca l’avvenuta usucapione del bene.

Lite tra condominio e condomino
Cass. Civ. n. 29504/2023
In ipotesi di deliberazione assembleare volta ad autorizzare l'esercizio di un'azione o la prosecuzione di una controversia giudiziaria tra il condominio e un singolo condomino, venendosi la compagine condominiale a diritto del singolo condomino a partecipare all'assemblea, né, quindi, la legittimazione dello stesso a domandarne l'annullamento, essendo egli portatore unicamente di un interesse in conflitto con quello rimesso alla gestione collegiale.

Rendiconto condominiale. Criteri di redazione
Cass. Civ. n. 28257/2023
Il rendiconto condominiale, a norma dell’art. 1130 bis c.c., deve specificare nel registro di contabilità le “voci di entrata e di uscita”, documentando gli incassi e i pagamenti eseguiti, in rapporto ai movimenti di numerario ed alle relative manifestazioni finanziarie, nonché, nel riepilogo finanziario e nella nota sintetica esplicativa della gestione, “ogni altro dato inerente alla situazione patrimoniale del condominio”, con indicazione “anche dei rapporti in corso e delle questioni pendenti”, avendo riguardo al risultato economico delle operazioni riferibili all’esercizio annuale, che è determinato dalla differenza tra ricavi e costi maturati. Perché la deliberazione di approvazione del rendiconto, ovvero dei distinti documenti che lo compongono, possa dirsi contraria alla legge, agli effetti dell’art. 1137, comma 2, c.c., occorre accertare, alla stregua di valutazione di fatto che spetta al giudice di merito, che dalla violazione dei diversi criteri di redazione dettati dall’art. 1130 bis c.c. discenda una divaricazione tra il risultato effettivo dell’esercizio, o la rappresentazione della situazione patrimoniale del condominio, e quelli di cui il bilancio invece dà conto, ovvero che comunque dal registro di contabilità, dal riepilogo finanziario e dalla nota esplicativa della gestione non sia possibile realizzare l’interesse di ciascun condomino alla conoscenza concreta dei reali elementi contabili, nel senso che la rilevazione e la presentazione delle voci non siano state effettuate tenendo conto della sostanza dell’operazione.

Parti comuni e lastrico solare
Cass. Civ. n. 27846/2023
In tema di condominio negli edifici, qualora l’uso del lastrico solare (o della terrazza a livello) non sia comune a tutti i condomini, dei danni da infiltrazioni nell’appartamento sottostante rispondono sia il proprietario, o l’usuario esclusivo, quale custode del bene ai sensi dell’art. 2051 c.c. sia il condominio in forza degli obblighi inerenti l’adozione dei controlli necessari alla conservazione delle parti comuni incombenti sull’amministratore ex art. 1130 comma 1, n. 4, c.c., nonché sull’assemblea dei condomini ex articolo 1135, comma 1. n. 4, del Cc, tenuta a provvedere alle opere di manutenzione straordinaria; il concorso di tali responsabilità va di norma risolto, salva la rigorosa prova contraria della specifica imputabilità soggettiva del danno, secondo i criteri di cui all’art. 1126 c.c. che pone le spese di riparazione e di ricostruzione per un terzo a carico del proprietario o dell’usuario esclusivo del lastrico (o della terrazza) e per i restanti due terzi a carico del condominio.

Riscaldamento autonomo
Cass. Civ. n. 26185/2023
Il diritto potestativo di ciascun condomino di abdicare dall'uso dell'impianto comune di riscaldamento, affinché possa costituirsi un impianto autonomo, opera sempre che l'interessato provi che dal distacco deriverà una effettiva proporzionale riduzione delle spese di esercizio e non si verificherà un pregiudizio del regolare funzionamento dell'impianto centrale stesso: segnatamente che da tale disattivazione non derivi né un aggravio di spese per coloro che continuano a fruire del riscaldamento centralizzato, né uno squilibrio termico dell'intero edificio, pregiudizievole per la regolare erogazione del servizi.

OBBLIGAZIONI E CONTRATTI

Rendita vitalizia
Cass. Civ. n. 32439/2023
Il contratto atipico di mantenimento (o di vitalizio alimentare o assistenziale), con cui il vitaliziante si obbliga, in corrispettivo dell’alienazione di un bene, a prestare al vitaliziato mantenimento ed assistenza vita natural durante, è caratterizzato al momento della sua conclusione dall’alea inerente sia alla durata della vita del vitaliziato, sia alla entità delle prestazioni a carico del vitaliziante, le quali tuttavia, proprio in quanto negoziabili come corrispettivo, sono necessariamente suscettibili di valutazione economica, così da comparare secondo dati omogenei, in termini di presumibile equivalenza o, al contrario, di palese sproporzione, la capitalizzazione della rendita reale del bene trasferito e la capitalizzazione delle rendite e delle utilità periodiche dovute nel complesso dal vitaliziante.

Compromesso e diritto alla provvigione dell'agente immobiliare
Cass. Civ. n. 31431/2023
Il c.d. “preliminare di preliminare”, pur essendo vincolo valido ed efficace se rispondente ad un interesse meritevole di tutela delle parti, risulta idoneo unicamente a regolare le successive articolazioni del procedimento formativo dell’affare, senza abilitare le parti medesime ad agire per la esecuzione specifica del negozio, nelle forme di cui all’art. 2932 c.c., ovvero per il risarcimento del danno derivante dal mancato conseguimento del risultato utile del negozio programmato. Conseguentemente, non viene a costituire un “affare” idoneo, ex artt. 1754 e 1755 c.c. a fondare il diritto alla provvigione in capo al mediatore che abbia messo in contatto le parti medesime.

Diffida ad adempiere
Cass. Civ. n. 30804/2023
In tema di diffida ad adempiere, l’unico onere che, ai sensi dell’art. 1454 c.c., grava sulla parte intimante è quello di fissare un termine entro il quale l’altra parte dovrà adempiere alla propria prestazione, pena la risoluzione ope legis del contratto, poiché la ratio della norma citata è quella di fissare con chiarezza la posizione delle parti rispetto all’esecuzione del negozio, mercè un formale avvertimento alla parte diffidata che l’intimante non è disposto a tollerare un ulteriore ritardo nell’adempimento.

Cessione del credito
Cass. Civ. n. 27892/2023
Il credito da risarcimento del danno da sinistro stradale è suscettibile di cessione ai sensi degli artt. 1260 c.c. e segg., e il cessionario può, in base a tale titolo, domandarne anche giudizialmente il pagamento al debitore ceduto, pur se assicuratore per la R.C.A., costituendo la cessione non già un’operazione di finanziamento, bensì il mero mezzo di pagamento da parte del cedente della prestazione professionale di carrozziere, anche quando il cessionario assume vesti consortili.

Fideiussione bancaria
Cass. Civ. n. 27562/2023
Qualora si tratti di fideiussione bancaria stipulata a garanzia dell’adempimento delle obbligazioni di società commerciale (alla quale i coniugi erano interessati, in quanto soci), deve ritenersi che essa abbia invero la immediata e diretta funzione di garantire le obbligazioni commerciali della società, soggetto terzo rispetto al nucleo familiare. Al contrario, deve ritenersi che nell’esercizio dell’attività di impresa o di quella professionale le obbligazioni sono assunte, di regola, non già per l’immediato e diretto soddisfacimento dei bisogni della famiglia bensì ai fini dello svolgimento dell’attività professionale o commerciale. Solo mediatamente ed indirettamente le relative ricadute economiche si ripercuotono, positivamente o negativamente, sul tenore di vita familiare.

Responsabilità pre-contrattuale
Cass. Civ. n. 27262/2023
La responsabilità precontrattuale per violazione dell’art. 1337 c.c. presuppone anzitutto che tra le parti siano intercorse trattative giunte ad uno stadio tale da giustificare oggettivamente l’affidamento nella conclusione del contratto. E’ necessario che una delle parti abbia interrotto le trattative, eludendo le ragionevoli aspettative dell’altra, la quale, avendo confidato nella conclusione finale del contratto, sia stata indotta a sostenere spese o a rinunciare ad occasioni più favorevoli. Inoltre, il recesso deve essere stato determinato, se non da malafede, almeno da colpa, e non sia quindi assistito da un giusto motivo.

RESPONSABILITÀ CIVILE, DANNI E RISARCIMENTI

Insidia e trabocchetto
Cass. Civ. n. 30394/2023
La presenza di illuminazione nel tratto di strada oggetto del sinistro, l’intrinseca staticità dell’anomalia e le condizioni della stessa, tali da renderla agevolmente percepibile in quanto ampia e non occultata da ostacoli, sono elementi che obiettivamente imponevano al danneggiato un dovere di ragionevole cautela, sicché può ritenersi che la caduta sia occorsa a causa della imprudenza e distrazione del soggetto e sia unicamente da ascrivere alla sua condotta idonea ad interrompere il nesso causale, riducendo la res a mera occasione dell’evento, con conseguente esenzione dell’ente da ogni responsabilità sia ai sensi dell’art. 2051 c.c., sia, per le stesse ragioni, ai sensi dell’art. 2043 del codice civile.

Responsabilità sanitaria
Cass. Civ. n. 27151/2023
Nel caso sia dedotta una responsabilità contrattuale della struttura sanitaria per l’inesatto adempimento della prestazione sanitaria, è onere del danneggiato provare il nesso di causalità fra l’aggravamento della situazione patologica (o l’insorgenza di nuove patologie per effetto dell’intervento) e l’azione o l’omissione dei sanitari, mentre è onere della parte debitrice provare che una causa imprevedibile ed inevitabile ha reso impossibile l’esatta esecuzione della prestazione; l’onere per la struttura sanitaria di provare l’impossibilità sopravvenuta della prestazione per causa non imputabile sorge solo ove il danneggiato abbia provato il nesso di causalità fra la patologia e la condotta dei sanitari.

Danno del prossimo congiunto
Cass. Civ. n. 26140/2023
Nel caso di morte di un prossimo congiunto (coniuge, genitore, figlio, fratello), l'esistenza stessa del rapporto di parentela fa presumere, secondo l'id quod plerumque accidit, la sofferenza del familiare superstite, giacché tale conseguenza è, per comune esperienza, connaturale all'essere umano. Naturalmente, trattandosi di una praesumptio hominis, sarà sempre possibile per il convenuto dedurre e provare l'esistenza di circostanze concrete dimostrative dell'assenza di un legame affettivo tra vittima e superstite.

Danno da perdita di chance
Cass. Civ. n. 25910/2023
La prova del danno da perdita di chance si sostanzia: a) nella dimostrazione della esistenza e della apprezzabile consistenza di tale possibilità perduta, da valutarsi non in termini di certezza, ma di apprezzabile probabilità (nel caso di specie, in termini di affermazione economica o nel mondo del lavoro nel campo prescelto, prova che può essere data con ogni mezzo, e quindi anche a mezzo di presunzioni); b) nell’accertamento del nesso causale tra la condotta colpevole e l’evento di danno.

DIRITTO DEL LAVORO E PREVIDENZA SOCIALE

Contrattazione privata. Produzione in giudizio del CCNL di riferimento
Cass. Civ. n. 31695/2023
La contrattazione collettiva di lavoro privato, a differenza di quella di lavoro pubblico, non è assistita da meccanismi di pubblicità, con la conseguenza che la conoscenza delle sue norme all’interno del giudizio non può avvenire che su iniziativa della parte interessata, che deve agire secondo le modalità proprie del processo. Il principio di strumentalità delle forme processuali e l’obiettivo di giungere a una decisione in tempi ragionevoli consentono alla parte di adempiere al predetto onere dinanzi alla Corte di cassazione anche riproducendo, nell’eventuale atto di impugnazione, la sola norma contrattuale collettiva posta a fondamento delle proprie doglianze. Il presupposto per la validità processuale di tale adempimento è che nei precedenti gradi di giudizio sia stato prodotto il testo integrale del contratto collettivo e che nell’elenco degli atti depositati, posto in calce al ricorso, vi sia la richiesta di trasmissione del fascicolo d’ufficio che contiene il predetto testo, presentata alla cancelleria del giudice che ha pronunciato la sentenza oggetto di impugnazione.

Denuncia del lavoratore verso il datore di lavoro
Cass. Civ. n. 30866/2023
La condotta tenuta dal lavoratore di strumentalizzazione della denuncia sporta in sede penale nei confronti del datore integra un illecito disciplinare, non solo in quanto violativa del dovere di fedeltà, ma anche perché lesiva dei più generali canoni di correttezza e buona fede. Pertanto, tale condotta è idonea a integrare una giusta causa di licenziamento.

Mobbing e straining
Cass. Civ. n. 29107/2023
Lo straining rappresenta una forma attenuata di mobbing perchè priva della continuità delle vessazioni ma sempre riconducibile all’art. 2087 c.c., sicchè se viene accertato lo straining e non il mobbing la domanda di risarcimento del danno deve essere comunque accolta. L’ambiente lavorativo stressogeno viene riconosciuto come fatto ingiusto, suscettibile di condurre anche al riesame di tutte le altre condotte datoriali allegate come vessatorie, ancorchè apparentemente lecite o solo episodiche, in quanto la tutela del diritto fondamentale della persona del lavoratore trova fonte direttamente nella lettura, costituzionalmente orientata dell’art. 2087 c.c.

Licenziamento e periodo di conservazione del posto
Cass. Civ. n. 27768/2023
In base alle regole dettate dall’art. 2 della l. n. 604/1966 (modificato dall’art. 2 della l. n. 108 del 1990) sulla forma dell’atto e la comunicazione dei motivi del recesso, qualora l’atto di intimazione del licenziamento non precisi le assenze in base alle quali sia ritenuto superato il periodo di conservazione del posto di lavoro, il lavoratore - il quale, particolarmente nel caso di comporto per sommatoria, ha l’esigenza di poter opporre propri specifici rilievi - ha la facoltà di chiedere al datore di lavoro di specificare tale aspetto fattuale delle ragioni del licenziamento, con la conseguenza che nel caso di non ottemperanza con le modalità di legge a tale richiesta, il licenziamento deve considerarsi illegittimo. Le citate regole sulla forma dell’atto e la comunicazione dei motivi del recesso si applicano anche al suddetto licenziamento, non essendo dettata nessuna norma speciale al riguardo dall’art. 2110 c.c

Retribuzione minima
Cass. Civ. n. 27711/2023
Nell’attuazione dell’art. 36 della Cost. il giudice, in via preliminare, deve fare riferimento, quali parametri di commisurazione, alla retribuzione stabilita dalla contrattazione collettiva nazionale di categoria, dalla quale può motivatamente discostarsi, anche ex officio, quando la stessa entri in contrasto con i criteri normativi di proporzionalità e sufficienza della retribuzione dettati dall’art. 36 Cost., anche se il rinvio alla contrattazione collettiva applicabile al caso concreto sia contemplato in una legge, di cui il giudice è tenuto a dare una interpretazione costituzionalmente orientata. Ai fini della determinazione del giusto salario minimo costituzionale il giudice può servirsi a fini parametrici del trattamento retributivo stabilito in altri contratti collettivi di settori affini o per mansioni analoghe. Nella opera di verifica della retribuzione minima adeguata ex art. 36 Cost. il giudice, nell’ambito dei propri poteri ex art. 2099, 2° comma c.c., può fare altresì riferimento, all’occorrenza, ad indicatori economici e statistici, anche secondo quanto suggerito dalla Direttiva UE 2022/2041 del 19 ottobre 2022.

Periodo di comporto. Ferie maturate e non godute
Cass. Civ. n. 26997/2023
Il lavoratore assente per malattia ha facoltà di domandare la fruizione delle ferie maturate e non godute, allo scopo di sospendere il decorso del periodo di comporto, non sussistendo una incompatibilità assoluta tra malattia e ferie, senza che a tale facoltà corrisponda comunque un obbligo del datore di lavoro di accedere alla richiesta, ove ricorrano ragioni organizzative di natura ostativa; in un’ottica di bilanciamento degli interessi contrapposti, nonché in ossequio alle clausole generali di correttezza e buona fede, è necessario, tuttavia, che le dedotte ragioni datoriali siano concrete ed effettive.

Licenziamento disciplinare. Proporzionalità della sanzione rispetto all'infrazione
Cass. Civ. n. 25969/2023
In tema di licenziamento disciplinare, ai fini della valutazione di proporzionalità della sanzione rispetto all'infrazione contestata, il giudice di merito deve esaminare la condotta del lavoratore, in riferimento agli obblighi di diligenza e fedeltà, anche alla luce del "disvalore ambientale" che la stessa assume quando, in virtù della posizione professionale rivestita, può assurgere, per gli altri dipendenti dell'impresa, a modello diseducativo e disincentivante dal rispetto di detti obblighi.

DIRITTO E PROCEDURA PENALE

Violazione di sigilli
Cass. Pen. n. 46412/2023
Il reato di violazione di sigilli si configura ogniqualvolta sussista un qualunque utilizzo della res sottoposta al vincolo, poiché la finalità di assicurare la conservazione della cosa sigillata può essere frustrata anche mediante il semplice uso di essa.

Rapina e associazione per delinquere
Cass. Pen. n. 45319/2023
In caso di rapina a mano armata, tutti i compartecipi, e cioè sia gli autori materiali che coloro i quali abbiano prestato la necessaria assistenza (cosiddetti “basisti”), rispondono anche del reato di porto illegale di armi, atteso che l'ideazione dell'impresa criminosa comprende anche il momento rappresentativo dell'impiego delle armi e, quindi, del porto abusivo delle stesse per realizzare la necessaria minaccia o violenza, essenziali a tale tipo di reato.

Morte del terzo trasportato
Cass. Pen. n. 44363/2023
In caso di sinistro stradale con morte del passeggero, causato dalla perdita improvvisa di controllo del mezzo da parte del conducente, è configurabile la responsabilità penale di quest’ultimo, poiché tale evenienza integra una condotta di guida pericolosa ed imprudente. Va infatti ricordato che l’art. 141 C.d.S., nel regolare la velocità di circolazione degli autoveicoli, stabilisce che il conducente deve sempre conservare il controllo del proprio veicolo ed essere in grado di compiere tutte le manovre necessarie in condizione di sicurezza.

Patteggiamento
Cass. Pen. n. 41318/2023
In tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, l’accordo tra l’imputato e il pubblico ministero costituisce un negozio giuridico processuale recettizio che, quando entrambe le parti abbiano manifestato il proprio consenso con le dichiarazioni congiunte di volontà, diventa irrevocabile e non può essere modificato per iniziativa unilaterale di una parte, determinando effetti non reversibili nel procedimento. In applicazione del principio, i giudici hanno dichiarato l’inammissibilità del ricorso inteso a far valere la contrarietà alla scelta del rito espressa dall’imputato nell’udienza celebrata dopo il perfezionamento dell’accordo.

Diritto di cronaca giudiziaria
Cass. Pen. n. 38323/2023
Con specifico riferimento al diritto di cronaca giudiziaria, il giornalista ha l'obbligo di esaminare e controllare la notizia e di rappresentare gli avvenimenti quali sono, senza alterazioni o travisamenti di sorta; sicché la cronaca giudiziaria è lecita solo quando sia esercitata correttamente, attraverso la diffusione della notizia di un provvedimento giudiziario in sé o di una attività investigativa o giurisdizionale, non essendo consentita una reinterpretazione dei fatti nel contesto di un'autonoma e indimostrata ricostruzione

Responsabilità del medico di pronto soccorso. Omicidio colposo
Cass. Pen. n. 38305/2023
Risponde di omicidio colposo per imperizia, nell'accertamento della malattia, e per negligenza, per l'omissione delle indagini necessarie, il medico che, in presenza di sintomatologia idonea a porre una diagnosi differenziale, rimanga arroccato su diagnosi inesatta, benché posta in forte dubbio dalla sintomatologia, dalla anamnesi e dalle altre notizie comunque pervenutegli, omettendo così di porre in essere la terapia più profittevole per la salute del paziente. La posizione di garanzia del medico di pronto soccorso comporta l'obbligo di questi di rapido inquadramento diagnostico e di determinazione degli eventuali accertamenti indispensabili a confermare la diagnosi, ai fini della predisposizione del pronto intervento per la risoluzione della patologia, senza che lo stesso possa fare affidamento - nella indicazione di priorità degli interventi e degli accertamenti diagnostici - sull'eventuale richiesta di consulenza ad altro specialista, rimanendo il paziente sempre in carico al medico di pronto soccorso e competendo quindi a quest’ultimo il compito di decidere in ordine alla eventuale necessità di ulteriori approfondimenti diagnostici o di ulteriori consulti specialistici.

Diffamazione
Cass. Pen. n. 38144/2023
Il delitto di diffamazione è un reato di evento, che si consuma nel momento e nel luogo in cui soggetti terzi rispetto all'agente ed alla persona offesa percepiscono l'espressione offensiva. Per individuare tale luogo, qualora il reato venga commesso per via telematica attraverso la trasmissione a plurimi destinatari di un messaggio di posta elettronica, vale il rilievo che l'e-mail è una comunicazione diretta a destinatario predefinito ed esclusivo (anche quando plurimi siano i soggetti cui viene indirizzata), al quale viene recapitata informaticamente presso il server di adozione, collegandosi al quale attraverso un proprio dispositivo e utilizzando delle chiavi di accesso personali, questi può prenderne cognizione. Al riguardo, è quindi necessaria quantomeno la prova dell'effettivo recapito del messaggio, sia esso la conseguenza di un'operazione automatica impostata dal destinatario ovvero di un accesso dedicato al server. In altri termini è sufficiente la prova che il messaggio sia stato "scaricato".

Intermediazione finanziaria
Cass. Pen. n. 37767/2023
In tema di intermediazione finanziaria, la vendita di valuta virtuale, pubblicizzata quale forma di investimento per i risparmiatori, è attività soggetta agli adempimenti previsti dalla normativa in materia di strumenti finanziari di cui agli artt. 91 e segg. del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 [T.U.F.], la cui omissione integra il reato di abusivismo finanziario di cui all'art. 166, comma 1, del T.U.F. stesso, che punisce, in particolare, proprio chiunque, senza esservi abilitato ai sensi dello stesso Testo unico, svolge servizi o attività di investimento o di gestione collettiva del risparmio offre fuori sede, ovvero promuove o colloca mediante tecniche di comunicazione a distanza, prodotti finanziari o strumenti finanziari o servizi o attività di investimento.

Oltraggio a pubblico ufficiale
Cass. Pen. n. 37666/2023
Ai fini della configurabilità del delitto di oltraggio a pubblico ufficiale, la cella e gli ambienti penitenziari sono da considerarsi luogo aperto al pubblico, e non luogo di privata dimora, non essendo nel possesso dei detenuti, ai quali non compete alcuno ius excludendi alios; tali ambienti, infatti, si trovano nella piena e completa disponibilità dell'amministrazione penitenziaria, che ne può fare uso in ogni momento per qualsiasi esigenza d'istituto. E ciò perché, ai fini della qualificazione dell'ambiente come luogo aperto al pubblico, è essenziale la sua destinazione alla fruizione di un numero indeterminato di soggetti che, in presenza di determinate condizioni, hanno la possibilità pratica e giuridica di accedervi, essendo, invece, irrilevante che l'accesso dei detenuti sia coattivo e volto a soddisfare un interesse pubblico.

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